Nell’ambito della Guida Operativa del MEF non è prevista una scheda specifica per l’installazione di pompe di calore, considerando che sono impianti che rientrano nel più ampio discorso dell’efficientamento energetico e quindi nelle schede 1 o 2 ad esempio.
Come spesso ricordiamo, la Guida Operativa fornisce un orientamento e suggerire possibili modalità per il rispetto del principio DNSH. Sono invece il Regolamento (UE) 2020/852 ed il Regolamento Delegato 2021/2139 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali; ovvero i criteri cosiddetti DNSH per ogni attività economica.
In particolare nel Regolamento 2021/2139, il punto 4.1.6 è dedicato espressamente all’attività di installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche.
Si tratta, in buona sostanza, di criteri che sono già sostanzialmente rispettati dalle normali apparecchiature in commercio, tuttavia nell’ambito della relazione DNSH crediamo sia opportuno riportarli per dare riscontro del fatto che sono stati presi in considerazione e per esplicitare questi requisiti per l’impresa che dovrà poi occuparsi della fornitura e installazione delle pompe di calore.
Riportiamo di seguito uno stralcio del Regolamento citato, sia con riferimento all’Allegato 1 che – si seguito – all’Allegato 2.



