La normativa ambientale prevede espressamente che per lavori di manutenzione e piccoli interventi edili potrebbe non esserci nè il formulario identificativo del rifiuto (FIR), nè il peso verificato a destino. Come fare in questi casi?
L’articolo 193 comma 19 del D. Lgs. 152/2006, il cosidetto Testo Unico Ambientale, prevede infatti un’agevolazioni per i piccoli cantieri che possono trasportare quantitativi limitati presso la propria sede e poi conferire i rifiuti di più attività ad impianto autorizzato.
In questi casi potrebbe non essere disponibile il Formulario specifico per i rifiuti prodotti nel cantiere, ma eventualmente il formulario finale con una quantità maggiore, che potrebbe comprendere anche rifiuti di altri cantieri.
La destinazione a recupero o smaltimento sarà poi desumibile dal Formulario. Certamente potrebbe nascere il dubbio che i nostri rifiuti non siano tutti contenuti nel carico contabilizzato nel Formulario, ma se le date tra il DDT ed il Formulario sono vicine abbiamo un elemento di ragionevole certezza.
Il consiglio è pertanto quello di acquisire dall’impresa il DDT ed il Formulario conseguente e magari fare accompagnare la trasmissione dei documenti con una lettera in cui l’impresa dichiara per l’appunto di aver gestito i rifiuti ai sensi dell’art. 193 comma 19 del D. Lgs. 152/2006.
Si tratta di un’accortezza per poter avere agli atti un riscontro che – in caso di controlli – può certamente tornare utile.