Tra i vari elementi di controllo, in diverse Schede Tecniche si fa riferimento alla corretta gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi della normativa vigente, con la domanda nelle check list “E’ stata attivata la procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R. n.120/2017?”
Senza la pretesa di essere esaustivi, poichè le casistiche sono davvero molte, proviamo ad affrontare un esempio semplice: il riutilizzo delle terre non contaminate all’interno di un cantiere “di piccole dimensioni” (cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6.000 cubi, calcolati dalle sezioni di progetto – art. 2 comma 1 lettera t del D.P.R. 120/2017), nella realizzazione di opere che non sono sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale.
Questo caso nel D.P.R. è trattato al Titolo IV, più specificatamente all’art. 24 (comma 1).
Ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere utilizzate nel sito di produzione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell’allegato 4 del presente regolamento.
In sostanza, la norma non è andata a variare il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006) che all’art. 185 citato prevedeva già l’esclusione dal campo dei rifiuti delle terre riutilizzate in cantiere, ma è andata ad integrarlo.
In sintesi, il suolo escavato (comprensivo dell’eventuale materiale di riporto) continua, pertanto, a essere escluso dalla disciplina rifiuti in presenza di quattro condizioni:
- l’assenza di contaminazione;
- la provenienza da un’attività di costruzione, che deve costituire la ragione dello scavo;
- il riutilizzo allo stato naturale, ovverosia senza trattamento alcuno;
- il riutilizzo nello stesso sito di escavo, che deve essere certo e realizzato a fini di costruzione.
L’assenza di contanimanzione si realizza sottoponendo il materiale a specifiche analisi, come indicato dall’Allegato 4 del DPR 120/2017, con procedure di caratterizzazione chimico-fisiche, parametri analitici da indagare e verifica della compatibilità rispetto alla destinazione (residenziale, commerciale o industriale).
In buona sostanza, nell’ambito dei progetti per i quali si deve verificare il rispetto del principio di non arrecare danno significativo, è necessario riscontrare i quattro punti sopra esposti. Mentre il primo è “semplice”, perchè produce dei documenti che possono essere acquisiti, gli altri tre punti sono più impliciti nel progetto. In generale probabilmente il rispetto delle condizioni potrebbe essere oggetto di una apposita dichiarazione ad esempio del Direttore Lavori, con allegati i responsi analitici, da tenere agli atti.
Diversa invece è il recupero in cantiere dei materiali derivanti dalla demolizione, di cui abbiamo già parlato in un precedente articolo, disponibile a questo link.
Segnaliamo infine una punto di attenzione: tra CAM e DNSH la “rendicontazione” è prevista in modo leggermente differente.
Nel DNSH infatti viene riportato come elemento di controllo:
Il requisito da dimostrare è che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio […]
Invece il punto 2.6.2 del CAM Edilizia cita testualmente:
Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio [..]
Nei CAM quindi non è esplicitata l’esclusione del codice CER 17 05 04 ma viene fatto un generico riferimento all’esclusione degli scavi.