Una delle principali novità della Guida versione 2024 è legata all’eventuale ricorso alle caldaie a combustibile fossile in caso di ristrutturazione.
Rispetto a quanto sapevamo già (vedi il precedente articolto DNSH e caldaie), la nuova Guida 2024 recepisce le interlocuzioni avvenute tra le Amministrazioni, i Ministeri e l’Unione Europea e introduce una “via stretta” per la quale è possibile ancora il ricorso all’uso di caldaie a combustibile fossile.
Per la maggior parte degli interventi è prevista infatti l’esplicita esclusione delle caldaie a gas (M5 C2 Inv 2.1 e M5 C2 Inv 2.2).
Qualora questo non posse previsto, le caldaie a gas risultano ammissibili unicamente nel caso vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
- la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico (un programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico si definisce “ampio” se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria);
- le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento eu ropeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari;
- i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al massimo il 20%)
- l’installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili.
Queste circostanze, che ricordiamo devono essere tutte verificate contemporaneamente, devono ovviamente essere anche supportate da elementi di prova e – anche se non è esplicitato – è bene che siano accompagnate, ad esempio, da una dichiarazione di un professionista (progettista o Direttore dei Lavori ad esempio).
Queste condizioni, lo rammentiamo, sono valide solo nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti e non nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici. In nessun caso le caldaie possono essere finanziate singolarmente.
Per completezza, segnaliamo che la deroga è stata inserita in virtù di quanto previsto dall’Allegato III della Comunicazione 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, di cui si riporta stralcio di seguito e a cui si rimanda per maggiori informazioni.
