In diverse schede tecniche presenti nella Guida Operativa per l’applicazione del DNSH negli interventi del PNRR si fa riferimento alla richiesta che “per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali conten enti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel regolamento REACH”. Ma cosa vuol dire, in pratica, questa richiesta?
La lista di autorizzazione del REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è una parte cruciale del regolamento europeo volto a garantire un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche.
Il DNSH richiama in specifico l’articolo 57 del Regolamento REACH, che riportiamo per completezza:
Le sostanze seguenti possono essere incluse nell’allegato XIV secondo la procedura di cui all’articolo 58:
art. 57 Reg. n.1907/2006
a) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
b) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze mutagene, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
c) le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categorie 1 o 2, a norma della direttiva 67/548/CEE;
d) le sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;
e) le sostanze che sono molto persistenti e molto bioaccumulabili, secondo i criteri di cui all’allegato XIII del presente regolamento;
f) le sostanze come quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, che non rispondono ai criteri di cui alle lettere d) o e), per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l’ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze di cui alle lettere da a) a e), e che sono identificate in base ad una valutazione caso per caso secondo la procedura di cui all’articolo 59.
In sintesi, le sostanze incluse in questa lista sono soggette a un controllo rigoroso perché sono identificate come sostanze estremamente preoccupanti. Queste sostanze, come abbiamo visto, possono essere:
- Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR): Sostanze che possono causare il cancro, mutazioni genetiche o effetti nocivi sulla riproduzione.
- Persistenti, bioaccumulative e tossiche (PBT): Sostanze che rimangono nell’ambiente per lungo tempo, si accumulano negli organismi viventi e sono tossiche.
- Molto persistenti e molto bioaccumulative (vPvB): Sostanze che presentano proprietà di persistenza e bioaccumulo estremamente elevate.
- Altamente preoccupanti per altri motivi: Sostanze che, pur non rientrando nelle categorie sopra menzionate, sono ritenute pericolose per la salute umana o per l’ambiente, come ad esempio gli interferenti endocrini.
L’elenco delle sostane attualmente “attenzionate” si trova sul sito del REACH:
https://echa.europa.eu/it/authorisation-list
Una volta che una sostanza viene inserita nella lista di autorizzazione, non può essere utilizzata nell’Unione Europea senza un’autorizzazione specifica. Le aziende devono dimostrare che i rischi derivanti dall’uso della sostanza sono adeguatamente controllati o che i benefici socio-economici dell’uso della sostanza superano i rischi per la salute umana o per l’ambiente. Inoltre, devono cercare alternative più sicure.
L’obiettivo della lista di autorizzazione è quello di sostituire gradualmente le sostanze pericolose con alternative più sicure, quando disponibili, promuovendo così un uso più sicuro delle sostanze chimiche nell’industria e nei prodotti di consumo.
Come si può intuire si tratta quindi di sostanza che difficilmente saranno presenti nei prodotti di uso comune, sono spesso sostanze “di processo” utilizzate a livello industriale. La richiesta è pertanto abbastanza formale e “semplice” da rispettare proprio per i vincoli che il regolamento stesso impone per l’uso delle sostanze.
Può tuttavia essere “complicata” da dimostrare in quanto non è una informazione esplicitata nelle schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate, come scritto nella Guida Operativa, ma si può desumere dalle Schede di Sicurezza (SdS), che non sono però disponibili per prodotti finiti (come arredi o manufatti in generale).
Per sostanze o miscele invece viene in aiuto il Regolamento 2020/878 sui contenuti minimi delle Schede di Sicurezza. In particolare viene richiesto che nella sezione 15, in caso la sostanza o miscela contenga per l’appunto sostanze in Authorisation List, la circostanza deve essere esplicitata.

Se ne deduce che se nella Sezione 15 della SdS non è riportata espressamente la dicitura, la sostanza è “conforme” a quanto richiesto dal DNSH.
In alcuni fortunati casi si può trovare nella sezione 15 addirittura l’evidenza del fatto che non rientra nel Allegato, ma si tratta di circostaze sporadiche (in funzione del software utilizzato per la redazione della Scheda di Sicurezza dal fornitore della sostanza).

E’ comunque opportuno che l’esclusione richiesta dal DNSH sia esplicitata nei documenti progettuali, non basta un semplice richiamo alla conformità a quanto previsto dai CAM perchè – come sappiamo – non tutte le forniture sono coperte dai criteri ambientali minimi.
Per completezza riportiamo infine i criteri DNSH generici per la prevenzione e riduzione dell’inquinamento per quanto riguarda l’uso di sostanze chimiche così come indicati nel Regolamento Criteri di Vaglio Tecnico.

La richiesta che è “finita” nella Guida Operativa parrebbe derivare dal punto f), laddove l’esclusione riguarda sostanze, miscele o articoli, che in sostanza sono prodotti “finiti”. Il REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006) prevede, all’articolo 33:
- Il fornitore di un articolo contenente una sostanza che risponde ai criteri di cui all’articolo 57 ed è stata identificata a norma dell’articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in peso/peso fornisce al destinatario dell’articolo informazioni, in possesso del fornitore, sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.
Purtroppo però il Regolamento REACH non specifica esattamente il modo in cui la comunicazione deve essere effettuata, lasciando ai fornitori una certa flessibilità. Tuttavia, la comunicazione deve essere chiara e sufficiente per garantire l’uso sicuro dell’articolo.
Come accennato, non è previsto obbligo di legge di predisposizione di Scheda di Sicurezza per un articolo, anche se in questi casi particolari alcuni fornitori provvedono a redigere apposita SdS. In generale ci si aspetta quindi che l’informazione sia comunicata nell’ambito delle schede tecniche dei prodotti.
In estrema sintesi, si può supporre che – in assenza di esplicita comunicazione in merito – il prodotto non contegna le sostanze “proibite” dal DNSH.
E’ comunque sempre possibile chiedere un approfondimento al fornitore: in alcuni casi abbiamo visto fornitori più scrupolosi che predispongono un’apposita dichiarazione sul tema.