La scheda tecnica 1 – relativa agli edifici di nuova costruzione – ricomprende anche le attività di demolizione e ricostruzione, ma non prevede, come la scheda 2, la verifica della mappatura dei materiali contententi amianto.
Nella scheda tecnica 1 non c’è alcuna traccia delle richieste riguardanti la prevenzione e riduzione dell’inquinamento previste nell’ambito delle attività di ristrutturazione (scheda 2):
Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovrà essere eseguita una accurata indagine in conformità alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto e nell’identificazione di altri materi ali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o perforazione meccanica o avvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e altri materiali contenenti amianto, dovrà essere eseguita da personale adeguatamente formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in conformità alla legislazione nazionale vigente.
Appare evidente, tuttavia, che anche e soprattutto nell’ambito della demolizione e ricostruzione ci si possa trovare di fronte alla presenza di manufatti contenenti amianto.
La “mancanza” nella Scheda 1 è quasi certamente riconducibile alla revisione della Guida Operativa che, nella prima versione del 2021, riconduceva gli interventi di demolizione e ricostruzione alla Scheda 2, dove il tema è circostanziato.
Si ritiene pertanto che – sebbene non sia esplicitato nella check list della scheda tecnica 1 – sia buona cosa ricomprendere nella relazione sul principio DNSH che accompagna le schede quanto necessario per dare evidenza del corretto adempimento sull’argomento.