Proponiamo una lettura comparata degli obblighi Europei e nazionali di rispetto del principio DNSH.
Come detto in più occasioni, l’unico vero riferimento normativo con riferimento al DNSH sono i Regolamenti europei, in particolare il cosiddetto Regolamento Tassonomia (852/2020) e il Regolamento Criteri di Vaglio Tecnico (2139/2021).
A livello nazionale, invece, la Ragioneria di Stato ha pubblicato la Guida Operativa (aggiornata a ottobre 2022).
Con specifico riferimento ai serramenti, nella Guida Operativa – semplificando molto – viene richiesto che il componente sia conforme ai dettami del Decreto 26 giugno 2015 che riguarda le prestazioni energetiche degli edifici, ovvero parametri più stringenti in relazione alle agevolazioni fiscali previste ovvero ancora in funzione degli obiettivi generali di riduzione del fabbisogno di energia primaria (ad esempio per il raggiungimento del livello NZEB.
In tale ambito, la trasmittanza dei serramenti è definita a seconda delle zone climatiche, secondo i seguenti parametri.

Come si evince dalla tabella, il limite più stringente è di 1,0 W/mqK nella zona climatica più fredda, mentre in tutti gli altri casi sono possibili per norma valori più elevati.
Tuttavia corre l’obbligo segnalare che il Regolamento Criteri di Vaglio tecnico al punto 3.5, nel capitolo riguardante la “fabbricazione di dispositivi per l’efficienza energetica”, sia in Allegato I, ovvero in caso di attività con contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (noi diremmo in “Regime 1”) sia in Allegato II, nel caso di attività che contribuisce in modo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, prevede che il valore di 1,0 W/mqK sia il livello massimo raggiungibile.

Si tratta pertanto di valori più stringenti sicuramente validi per il clima in Nord Europa e rivolti ai produttori di serramenti, tuttavia rispetto ai Paesi a Sud dell’Europa questa indicazione pone alcune criticità e nella bozza di aggiornamento del Regolamento (C/2023/3850 final), che dovrebbe entrare in vigore a inizio 2024, questo punto non è stato oggetto di revisione.