Orientamenti tecnici sull’applicazione del DNSH

Pubblicata una Comunicazione della Commissione Europea sull’applicazione del DNSH nell’ambito del dispositivo per la ripresa e resilienza.

È pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie C dell’11 ottobre la comunicazione C/2023/111 della Commissione “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”.

Il documento aggiorna la Comunicazione 2021-58 ed è destinato ad aiutare le autorità nazionali nella preparazione dei piani per la ripresa e la resilienza a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli orientamenti si limitano a definire le modalità di applicazione del principio DNSH esclusivamente nel contesto dell’RRF, tenendo conto delle sue caratteristiche specifiche, e non pregiudicano l’applicazione e l’attuazione del regolamento Tassonomia e di altri atti legislativi adottati in relazione ad altri fondi dell’UE. Gli orientamenti mirano a chiarire il significato del principio DNSH e le relative modalità di applicazione nel contesto dell’RRF e in che modo gli Stati membri possono dimostrare che le misure da essi proposte nell’RRP soddisfano tale principio.

La nuova Comunicazione non è stata presentata con un documento di confronto rispetto alla versione precedente. Dalla nostra analisi, nel testo della Comunicazione le modifiche sono assolutamente marginali: trovate di seguito in corsivo il testo della nuova Comunicazione che è stato aggiunto in calce all’articolo 2.4   Principi guida per la valutazione DNSH.

Ai fini dei prodotti finanziari attuati nell'ambito del comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento InvestEU di cui all'articolo 7 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione ritiene che l'applicazione degli orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU (2021/C 280/01) in combinazione con l'applicazione delle pertinenti politiche del partner esecutivo relative all'attuazione del Fondo InvestEU (in particolare la «tabella di marcia della banca per il clima 2021-2025» del Gruppo BEI, la «politica ambientale e sociale 2019» della BERS e la «metodologia per determinare l'allineamento della BERS all'accordo di Parigi» della stessa BERS) siano sufficienti a dimostrare l'assenza di un danno significativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241". Gli accordi di garanzia per partner esecutivi diversi dal Gruppo BEI e dalla BERS dovranno allinearsi alle norme stabilite negli atti delegati della tassonomia per il pertinente obiettivo ambientale o rispondere a criteri analoghi a quelli della politica del Gruppo BEI di cui sopra o basarsi sull'elenco di esclusione relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui all'allegato della pertinente decisione di esecuzione del Consiglio.
[...]

Pur non essendo un documento specifico per l’applicazione alle singole misure, rimane sempre un ottimo riferimento per orientare la verifica del rispetto del principio DNSH nei vari contesti e interventi, in particolare grazie agli esempi riportati in Allegato IV.

LINK: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C_202300111

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