Manca circa un mese alla scadenza dei bandi a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale 2021-2027: facciamo il punto sugli argomenti relativi al DNSH, ai temi dell’immunizzazione degli effetti del clima e della valutazione delle opzioni di adattamento.
Il bando intende promuovere l’efficienza energetica, compreso un uso più razionale dell’energia, la riduzione di gas effetto serra e la diffusione delle fonti rinnovabili nelle imprese, attraverso due azioni:
- Azione II.2i.2 Efficientamento energetico nelle imprese
- Azione II.2ii.2 Promozione dell’utilizzo delle energie rinnovabili nelle impresa
Le informazioni relative ai bandi si possono trovare sul sito della Regione Piemonte e sul sito di Finpiemonte.
Questi bandi introducono per la prima volta i temi, ormai obbligatori nel nuovo ciclo di finanziamenti, relativi al clima e al DNSH.
Nell’ambito della Relazione Tecnica Economica sono previsti infatti alcuni approfondimenti su questi temi specifici. Di seguito riportiamo stralci dall’esempio di Relazione Tecnica, con alcuni spunti.
Immunizzazione degli effetti del clima
Ai sensi del Reg. (UE) 2021/1060 è richiesta l’immunizzazione dagli effetti del clima per interventi sostenuti dalla Programmazione 2021-27 in infrastrutture con una durata attesa di almeno 5 anni.
Nell’ambito della Politica di Coesione il concetto di infrastruttura è un concetto ampio, tra cui figurano, per il comparto energia:
- edifici civili e industriali (inclusi gli interventi di riqualificazione energetica di edifici/impianti)
- energia e infrastrutture energetiche.
L’immunizzazione o resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti ritenuti compatibili con l’accordo di Parigi. Il processo è suddiviso in due pilastri, mitigazione e adattamento:
Mitigazione dei cambiamenti climatici: questo aspetto si intende esaurito nell’ambito degli adempimenti richiesti nel paragrafo 4.2.1 Valutazione delle mancate emissioni della Relazione Tecnica Economica e dal calcolo della CO2equivalente, dalla Diagnosi Energetica, nonché dal rispetto del principio DNSH.
Adattamento ai cambiamenti climatici: il riferimento tecnico per la valutazione del rischio climatico e l’individuazione delle misure di adattamento da parte del proponente è la Comunicazione della
Commissione Europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01) e in particolare il paragrafo 3.3 Adattamento ai cambiamenti climatici (Resilienza climatica) cui si rimanda integralmente.
In coerenza con la Comunicazione (2021/C 373/01) si specifica che la valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici è volta a individuare, valutare e attuare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici in relazione al sito in cui si collocano gli interventi e al tipo di progetto.
Se la valutazione dei rischi conclude che il progetto presenta rischi climatici significativi, questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile.
La valutazione delle vulnerabilità e dei rischi climatici deve essere svolta da esperti tecnici, vale a dire ingegneri e altri specialisti con una buona conoscenza del progetto.
Sul tema specifico la Regione ha reso disponibile un approfondimento, che si riporta di seguito.
Mitigazione-e-AdattamentoValutazione delle opzioni di adattamento
La valutazione delle opzioni di adattamento può essere quantitativa o qualitativa, in funzione della disponibilità di informazioni e di altri fattori.
Come indicato dalla Comunicazione (2021/C 373/01), le principali variabili e pericoli climatici da prendere in considerazione nella valutazione della vulnerabilità e del rischio sono: ondate di calore, ondate di freddo, siccità, incendi boschivi, regimi alluvionali ed eventi piovosi estremi, tempeste e raffiche di vento, smottamenti e frane, valanghe e slavine, danni da congelamento-scongelamento.
Le indicazioni per eseguire la valutazione del rischio climatico e l’individuazione delle misure di adattamento da parte del proponente sono riportate nel documento riportato più sopra.
In sostanza, in ragione della tipologia e degli interventi finanziati dal presente bando e dei dati attualmente disponibili a livello regionale, il proponente ai fini della verifica di resilienza climatica procede con una valutazione qualitativa di screening della vulnerabilità e dei rischi del progetto, dando risposta alle domande della tabella di cui all’Allegato 1, di cui riportiamo stralcio.

Si tratta pertanto di un percorso abbastanza guidato, che però a nostro avviso non può essere semplificato facendo riferimento alla sola tabella riportata, ma necessita – come previsto dalla Comunicazione “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01) – di un inquadramento e una fase di valutazione preliminare dei vari rischi climatici.
Rispetto del principio “Do Not Significant Harm”
Per quanto concerne il tema DNSH, nel’ambito del bando è stato semplificato al massimo, facendo sostanzialmente riferimento alle valutazioni fatte nell’ambito della VAS del Programma FESR.
Devono essere necessariamente indicati gli aspetti per cui il progetto presentato rispetta il principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH) indicato nell’articolo 9, comma 4 del Reg. (UE) 2021/1060, ed obiettivi ambientali individuati dall’articolo 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.
In particolare, per dare evidenza del rispetto del principio di cui sopra, per il progetto oggetto di domanda di agevolazione, devono essere evidenziati gli aspetti individuati dalla VAS del PR FESR 2021-27, ovvero la valutazione dovrà essere circoscritta solo ai seguenti obiettivi ambientali:
- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;
- prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo.
Le verifiche del principio del DNSH vanno eseguite per quegli investimenti che potenzialmente possono arrecare un danno significativo all’ambiente. Nella bozza di Relazione Tecnica vengono proposte queste tabelle, da utilizzare come linee guida per la valutazione del rispetto del principio DNSH.


Segnaliamo la seguente slide utilizzata nella presentazione dei Bandi: in buona sostanza l’approccio semplificato con cui è stato impostato il tema sembra far coincidere il rispetto del DNSH con il rispetto della normativa vigente applicabile.
