DNSH e caldaie a metano

Molto complicato il rapporto tra DNSH e gas metano…

La premessa al tema è che nel Regolamento 2021/2139, il cosidetto regolamento sui “criteri di vaglio tecnico” per le attività economiche, non sono previste attività di produzione di calore mediante gas metano.

Il “problema” del metano è che, oltre ad essere un combustibile fossile, è anche un potente gas climalterante e la produzione, distribuzione ed uso contribuisce ad aumentarne la presenza in atmosfera a causa anche delle perdite (cfr. COM/2020/663 final). Per questo, in sostanza, il gas metano è incompatibile con gli obiettivi di mitigazione del cambiamento climatico e di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Andando in specifico sul tema PNRR, la Comunicazione UE Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) prevede nell’Allegato III una specifica trattazione del tema, andando ad elencare le

Condizioni specifiche applicabili alla conformità all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici del principio DNSH nel dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) riguardo alle misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale e alle relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione

In via eccezionale e previo esame del singolo caso, per gli Stati membri che si trovano di fronte a considerevoli sfide nell’abbandono delle fonti energetiche ad alta intensità di carbonio è ammesso il sostegno a misure di produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, purché concorra al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione che l’UE si è fissata per il 2030 e il 2050, fermo restando che: — la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all’evoluzione futura, con emissioni di gas a effetto serra inferiori a 250 gCO2e/kWh nell’arco della vita economica dell’impianto; o — la misura riguardi una produzione di energia elettrica a partire dal gas, o una cogenerazione di energia elettrica e calore a partire dal gas, che sia flessibile, efficiente e consona all’evoluzione futura, con predisposizione all’impiego di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e: — il piano per la ripresa e la resilienza (RRP) preveda piani o impegni credibili per aumentare l’uso di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio; — la misura comporti simultaneamente la chiusura di una centrale elettrica e/o di un impianto di produzione di calore a maggiore intensità di carbonio (ad esempio con alimentazione a carbone, lignite o petrolio) di almeno la stessa capacità, con conseguente significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; — lo Stato membro sia in grado di dimostrare di aver tracciato una traiettoria credibile di aumento della quota di energie rinnovabili verso il conseguimento del proprio obiettivo di rinnovabili per il 2030; — l’RRP preveda riforme e investimenti concreti per aumentare la quota di energie rinnovabili.
È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti gli impianti di produzione di energia elettrica a partire dal gas naturale nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento, sempre che l’impianto soddisfi sia i requisiti dei sistemi di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» (ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) sia le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
È in via eccezionale ammesso il sostegno alle misure riguardanti le reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento che ricavano calore/freddo da impianti alimentati a gas naturale, sempre che — la rete sia inserita in un sistema di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente» (ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) che ricava calore/freddo da un impianto esistente che soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato; o — l’investimento nell’impianto di produzione di energia elettrica/calore inizia entro tre anni dalla modernizzazione della rete, mira a rendere l’intero sistema «efficiente» (ai sensi dell’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE) e soddisfa le condizioni per la produzione di energia elettrica/calore a partire dal gas naturale esposte al primo pallino del presente allegato.
È ammesso il sostegno alle misure riguardanti l’infrastruttura di trasporto e distribuzione di combustibili gassosi, purché al momento della costruzione la misura consenta il trasporto (e/o lo stoccaggio) di gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio.
In via eccezionale e previo esame del singolo caso è ammesso il sostegno alle misure riguardanti le caldaie e gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale (e la relativa infrastruttura di distribuzione), sempre che: — la caldaia o l’impianto assicuri la conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica (1) o sia posato in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica; — la misura comporti una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; — la misura comporti un significativo miglioramento dell’ambiente (in particolare grazie alla riduzione dell’inquinamento) e della salute pubblica, in particolare nelle aree in cui sono superate o saranno probabilmente superate le norme dell’UE in materia di qualità dell’aria stabilite dalla direttiva 2008/50/UE, ad esempio in caso di sostituzione di sistemi di riscaldamento e caldaie a carbone o a gasolio.

Sulla scorta di queste indicazioni, nel PNRR sono pertanto state analizzate le condizioni in cui le caldaie possono essere ammesse e quelle in cui sono espressamente vietate.

Riportiamo di seguito l’esaustiva FAQ dal sito Italia Domani, dove viene precisato che “se l’intervento fa parte degli interventi da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del Pnrr (milestone e target) e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal Pnrr.”


È innanzitutto necessario distinguere tra misure per le quali l’allegato della Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) relativa all’approvazione della valutazione del PNRR – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CONSIL:ST_10160_2021_ADD_1_REV_2 prevede espressamente l’esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas e quelle per le quali tale esclusione non è disposta.

Le misure per le quali l’allegato prevede l’esclusione dal finanziamento in particolare delle caldaie a condensazione a gas sono:

  • M2C4 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni
  • M5C2 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
  • M5C2 2.2: Piani urbani integrati

Per le seguenti misure non è previsto l’approvvigionamento di caldaie a gas naturale:

  • M2C3 1.2 : Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell’amministrazione della giustizia
  • M4C1 3.3 : Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
  • M4C1 1.7 : Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti
  • M2C3 2.1 : Rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici

Per quest’ultima misura, il costo dell’installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l’installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile.

L’installazione di caldaie a gas naturale deve, inoltre, essere conforme alle condizioni stabilite negli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01ossia la caldaia dovrà assicurare la conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica o, in alternativa, la caldaia deve essere posata in un edificio interessato da un più ampio programma di efficienza energetica o di ristrutturazione edilizia, in linea con le strategie di ristrutturazione a lungo termine previste dalla direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, con conseguente sensibile miglioramento della prestazione energetica.

Per le misure che prevedono che il rispetto del DNSH debba essere ottemperato mediante l’utilizzo della seguente lista di esclusione che mira ad escludere dai benefici delle misure finanziate a valere sul PNRR le seguenti attività :

I. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01));

II. attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione);

III. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto);

IV. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all’ambiente.

Le caldaie a gas non sono ammissibili a finanziamento in quanto costituiscono uso a valle di fonti fossili.

Queste le misure che prevedono una lista di esclusione:

  • M1C1 1.6 : Digitalizzazione Guardia di Finanza (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Trasformazione Digitale)
  • M1C1 1.2 : Abilitazione al cloud per le PA locali (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Trasformazione Digitale)
  • M1C2I5.1.1 : Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale)
  • M1C2I5.1.2  : Competitività e resilienza delle filiere produttive (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • M1C2I6.1 : Investimento nel sistema della proprietà industriale (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • M1C3I1.3 : Migliorare l’efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei (Ministero della Cultura)
  • M1C3I2.1 : Attrattività dei borghi (Ministero della Cultura)
  • M1C3I3.3.1 – M1C3I3.3.3: Interventi per migliorare l’ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill; Promuovere la riduzione dell’impronta ecologica degli eventi culturali (Ministero della Cultura)
  • M1C3I3.2 – M1C3I3.4 : Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale, Promuovere l’innovazione e l’eco-progettazione inclusiva (Ministero della Cultura)
  • M1C3I2.2 : Tutela e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale (Ministero della Cultura)
  • M1C3I2.3 : Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici (Ministero della Cultura)
  • M1C3I2.4 :Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) (Ministero della Cultura)
  • M1C3I4.2 : Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) (Ministero del Turismo)
  • M1C3I4.2 : Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo (Ministero del Turismo)
  • M1C3I4.2 : Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) (Ministero del Turismo)
  • M1C3I4.2 : Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo (Ministero del Turismo)
  • M1C3I4.2 (submisura M1C3I4.2.1) : Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit (Ministero del Turismo)
  • M1C3I4.3 : Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation (Ministero del Turismo 
  • M1C3I4.1 : Hub del Turismo Digitale (Ministero del Turismo)
  • M2C1I3.1 : Isole verdi (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)
  • M2C1I2.1 : Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Foreste) 
  • M2C1I3.2 : Green communities (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali e Autonomie)
  • M2C2I5.4 : Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • M2C3I3.1 : Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica)
  • M4C1I1.3 : Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (Ministero dell’Istruzione e del Merito)
  • M4C1I1.1 : Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Ministero dell’Istruzione e del Merito)
  • M4C2I1.2 : Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M4C2I2.1 : IPCEI (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • M4C2I3.1 : Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M4C2I1.5 : Creazione e rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M4C2I1.4 : Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M4C2I2.2 : Partenariati per la ricerca e l’innovazione -Orizzonte Europa (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • M4C2I3.2 : Finanziamento di start-up (Ministero delle Imprese e del Made in Italy)
  • M4C2I3.3 : Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M4C2I1.1 : Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M4C2I1.3 : Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base (Ministero dell’Università e della Ricerca)
  • M5C3I1.1 : Aree interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione)
  • M5C3I1.2 : Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione)
  • M5C3I1.4 : Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali – Soggetto attuatore RFI; Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali – Soggetto attuatore Anas; Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali – Soggetto attuatore AdSP; Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali – Soggetto attuatore Regioni; (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)

Quando sia espressamente escluso il finanziamento delle caldaie a gas, e nei casi in cui la non ammissibilità sia desumibile dalla lista di esclusione, le caldaie a gas non possono essere installate, senza possibilità di deroga.

Nei casi in cui l’allegato non escluda esplicitamente il finanziamento e non preveda l’utilizzo di una lista di esclusione, le caldaie a gas sono ammissibili, ma è necessario il rispetto dei requisiti DNSH di conformità alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione n. 813/2013, e al Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica.

In particolare, in base alla Direttiva, devono essere rispettati i requisiti specifici di progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, quali il consumo massimo di energia o le quantità minime di materiali riciclati da utilizzare nella produzione, individuate secondo la metodologia di cui alla direttiva stessa e generali, ossia richiedere che:

  • il prodotto sia “efficiente dal punto di vista energetico” oppure “riciclabile”;
  • si forniscano informazioni su come usare e conservare il prodotto in modo tale da ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente;
  • si effettui un’analisi del ciclo di vita del prodotto per individuare opzioni e soluzioni di progettazione alternative.

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