La Guida Operativa sul DNSH richiama, soprattutto nelle schede degli interventi di edilizia, i Criteri Ambientali Minimi come requisiti che permettono di ottemperare alle richieste per i vari obiettivi ambientali.
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano le specifiche misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della pubblica amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti “appalti pubblici verdi” (green public procurement). Il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) stabilisce l’obbligo di introdurre “specifiche tecniche e clausole contrattuali” dei CAM nella documentazione progettuale e di gara.
Nell’iter progettuale degl appalti pubblici, pertanto, è prevista la redazione di una specifica “Relazione CAM”: vista la relazione tra questo tema e quello del principio di “non arrecare danno significativo” è di grande importanza che la “Relazione CAM” e la “Relazione DNSH” siano coordinate.
Nella relazione DNSH, ad esempio, non è sufficiente richiamare genericamente la relazione CAM: in molti casi i vincoli potrebbero essere solo accennati o non coerenti con quanto richiesto dal DNSH.
Innanzitutto la Guida stessa precisa che:
“L’applicazione dei CAM per forniture e servizi può coincidere con il rispetto del requisito tassonomico, soprattutto per il Regime 2, tuttavia in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente in particolare per il cd Regime 1 In questo caso, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso.”
Facendo poi l’esempio dei CAM edilizia (Decreto 23 giugno 202), il punto 1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CAM ED ESCLUSIONI riporta quante segue:
Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.
Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i presenti CAM si applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” e ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” e “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”.
Peccato che se l’intervento – pur non riguardando l’intero edificio – prevede ad esempio il rifacimento dei servizi igienici, la Guida Operativa sul DNSH preveda che:
dovranno essere adottate le indicazioni dei “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi ediliziedilizi”, approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 , relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9 Risparmio idrico).
Come più volte abbiamo ricordato i questo sito, sia i CAM che il principio DNSH non possono essere vissuti come meri adempienti o relazioni che devono essere agli atti: competenza, professionalità e responsabilità dei vari soggetti richiedono che questi aspetti siano adeguatamente approfonditi, per ottemperare appieno alle richieste normative ma anche per una maggiore qualità della progettazione.

(esemplificazione rapporto DNSH-CAM)
Recenti pubblicazioni dell’Osservatorio Appalti Verdi infatti riscontrano che sono davvero poche le Amministrazioni che applicano correttamente e pienamente i CAM negli appalti, sebbene siano obbligatori da alcuni anni.

Nell’ambito di progetti e cantieri pubblici diventa pertanto di fondamentale importanza il ruolo del progettista e del Direttore Lavori, che debbono prescrivere e vigilare sulle forniture, affinchè siano conformi ai dettami dei CAM applicabili – e anche se probabilmente è superfluo dirlo, il CAM edilizia in alcuni punti richiama il CAM sul verde pubblica, ad esempio, ma potrebbero essere applicabili anche altri CAM.
