Fotovoltaico e DNSH

Con l’edizione 2022 della Guida Operativa tutti gil impianti fotovoltaici sono soggetti agli adempimenti previsti dalla scheda 12, relativa a qualsiasi investimento che preveda la costruzione o gestione di impianti che generano elettricità a partire dalla tecnologia fotovoltaica (PV), nonché l’installazione, la manutenzione e la riparazione di sistemi fotovoltaici solari e le apparecchiature ad essi complementari.

Nella prima versione della Guida Operativa, infatti, erano soggetti solo gli impianti con potenza superiore a 1 MW mentre ora ricadono tutte le taglie di impianto: bisogna pertanto prestare molta attenzione ad eventuali progetti che erano già in corso o addirittura già appaltati in quanto la nuova versione della Guida richiede il riscontro rispetto ad alcuni temi.

Ad esclusione degli impianti con potenza superiore ad 1 MW, per i quali in fase di progettazione è necessario condurre una analisi dei rischi climatici fisici in funzione del luogo di ubicazione, si tratta principalmente del rispetto di alcuni standard tecnici.

Segnaliamo però la casistica relativa agli impianti con potenza oltre ai 20 kW: la Guida Operativa richiede che in fase ex post dovrà essere acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI. Si tratta di documentazione già prevista nell’ambito del rilascio del CPI, ma il tema può non essere scontato in tutti quei casi in cui l’intervento non rientra in nessuna delle attività soggette a rilascio del CPI: è necessaria quindi – in fase di progetto – una specifica verifica in tal senso in modo da ricomprendere, nel caso, la richiesta nell’ambito delle attività da svolgersi nella realizzazione dell’opera.

Altra verifica non banale è la richiesta di adempimento agli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE (www.registroaee.it). Il Direttore Lavori e di conseguenza il RUP dovranno acquisire anche questa evidenza.

Su quest’ultimo tema è opportuno un approfondimento.

I rifiuti di Moduli Fotovoltaici sono considerati Professionali se i Moduli FV da smaltire provengono da impianti di potenza nominale totale uguale o superiore a 10 kW.

La gestione dei rifiuti FV Professionali è finanziata dal “Produttore” (definizione art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 49/2014) se il Modulo FV da smaltire è classificato come NUOVO, cioè è stato immesso nel mercato dopo l’entrata in vigore della Normativa nazionale RAEE (12 aprile 2014) o il modulo FV è classificato come STORICO – cioè è stato immesso nel mercato prima del 12 aprile 2014 – ed è sostituito da Moduli FV di nuova fornitura (meccanismo dell’1 contro 1).

In tutti gli altri casi, i costi di gestione dei Rifiuti FV Professionali Storici sono in capo al detentore dei Rifiuti FV (art. 24, §1 e 2 del D. Lgs. 49/2014).

In caso di Produttore estero, questo è tenuto a nominare il proprio Rappresentante Autorizzato in Italia, che si faccia carico per suo conto degli obblighi e responsabilità di Produttore in Italia. Ma cosa succede se – come talvolta capita – si arriva a parlare di DNSH ad impianto già finito, dove l’installatore ed il progettista non hanno contezza di questo adempimento?

Inoltre, dal punto di vista pratico, la semplice iscrizione del produttore al portale AEE potrebbe non essere sufficiente. Teoricamente i singoli pannelli dovrebbero poi essere stati censiti da un Consorzio di smaltimento, tra quelli autorizzati (i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia devono comunicare l’adesione a uno dei Sistemi Collettivi qualificati entro il 30 giugno 2024).

La scheda, infine, introduce una serie di attenzioni rispetto agli impianti agrivoltaici o per le aree sensibili sotto il profilo della biodiversità.

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